Home Chi siamo Lo statuto
Lo statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE VICENZA”

 

 

 

COSTITUZIONE

 

 

Art. 1 – Denominazione

E’ costituita l’Associazione di volontariato PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE VICENZA di seguito detta “Associazione”, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali, statali e dei principi regionali del nostro ordinamento giuridico attualmente in vigore.

I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici.

L’associazione non ha fini di lucro.

 

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Vicenza, via Leonardo Da Vinci 46/48.

Il  Consiglio direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell’ambito della stessa città o di altre città.

L’Associazione di volontariato si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria , ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti

 

art. 3 – Durata

La presente Associazione è costituita a tempo indeterminato.

 

art. 4 – Finalità e attività

L’Associazione di volontariato non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

L’Associazione può svolgere solamente l’attività istituzionale sotto elencata e le attività economiche marginali possono essere esclusivamente quelle previste  dal D.M.1995.

In particolare, l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni non occasionali di volontariato attivo.

Le specifiche finalità dell’Associazione sono:

 

a)      trasportare feriti, ammalati ed infortunati;

b)      dare pronto soccorso nei pubblici e privati infortuni;

c)      donare sangue umano ad uso medicina e chirurgia;

d)      assumere iniziative a carattere filantropico in rapporto con alla pubblica assistenza, limitatamente alle proprie possibilità;

e)      promuovere e realizzare iniziative di formazione e prevenzione sanitaria;

f)        organizzare iniziative di protezione civile e dell’ambiente;

g)      organizzare iniziative di coinvolgimento per la terza età e per i giovanissimi;

h)      mettere a punto procedure operative sempre più intonate ai moderni presidi sanitari;

i)        organizzare e attrezzare unità ambulatoriali de- localizzate, per anziani ed indigenti;

j)        formare personale volontario secondo criteri di qualità operativa e rispetto dell’individuo.

 

Essa opera nel territorio della provincia di Vicenza e, quando i mezzi lo consentissero, anche fuori, secondo i bisogni e le possibilità.

 

 

SOCI ADERENTI

 

art. 5 – I soci aderenti

Sono soci aderenti dell’Associazione:

-          i fondatori

-          le persone fisiche che mosse da spirito di solidarietà e disponibilità condividono le finalità dell’ente e versino le eventuali quote associative qualora siano determinate dall’Assemblea;

-          le persone fisiche che abbiano acquisito particolari benemerenze nell’assistenza e nei confronti dell’Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull’ammissione dei soci con voto unanime.

Nella domanda di adesione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’Associazione.

L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve sottoporre le proprie decisioni in tal senso a ratifica da parte dell’assemblea nella prima riunione utile.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione.

Il presente statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell’Associazione.

Il numero di soci è illimitato.

 

art. 6 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- di partecipare alle assemblee

- di votare direttamente o per delega alle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’istituzione o quanto altro previsto dal presente statuto e di essere eletti negli organi stessi;

- di svolgere il lavoro preventivamente concordato;

- di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;

- di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- di recedere dall’appartenenza all’Associazione;

- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

 

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto;

- a pagare le quote sociali nell’ammontare eventualmente fissato dall’Assemblea;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;

- a svolgere le attività preventivamente concordate;

- di contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell’ente stesso.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito in modo personale e spontaneo. Possono essere rimborsate ai soci soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale detenuto con l’Associazione.

L’Associazione di volontariato assicura i soci in caso di malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

 

La qualità di socio viene meno in seguito a:

-          dimissioni volontarie;

-          mancato versamento della quota associativa per tre anni nel caso questa venga stabilita dall’Assemblea;

-          rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;

-          morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;

-          per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei probiviri  se nominato;

-          sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate.

Le espulsioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio,soltanto dopo aver convocato il socio ed aver ascoltato le giustificazioni dello stesso.

 

art. 7 – Recesso dei soci

Il socio in ogni momento potrà recedere dall’Associazione, presentando lettera di recesso al Presidente, che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo, che delibererà in merito.

Il recesso è consentito al socio che:

-          abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

-          non si trovi nelle condizioni di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale.

 

art. 8 – Esclusione del socio

I soci possono essere esclusi dall’Associazione quando:

-     il loro comportamento sia contrario a quanto stabilito nello statuto e alle finalità dell’ente;

-  senza giustificati motivi, il socio non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso        l’Associazione;

Il Consiglio Direttivo può decidere con parere motivato l’esclusione del socio. Le delibere assunte da tale organo in relazione al presente articolo devono essere comunicate all’interessato a mezzo di lettera raccomandata, postale o a mano.

Il socio può ricorrere al Collegio arbitrale ove questo sia costituito,ove questo mancasse il socio può ricorrere in appello all’assemblea ed ad ogni modo al giudice ordinario.

 Il mancato ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l’accettazione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso l’efficacia della delibera resta sospesa fino alla decisione dell’organo adito.

 

art. 9 – Dipendenti e collaboratori

I soci dell’Associazione di volontariato prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

L’Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla legge 266/1991, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

 

 

ORGANI SOCIALI

 

art. 10 – Organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

-          l’Assemblea dei soci;

-          il Consiglio di Direzione- Amministrazione;

-          il Presidente;

-          il Collegio dei revisori dei conti;

-          il Collegio dei probiviri;

Le cariche sociali sono gratuite salvo rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei loro incarichi.

 

art. 11 – Assemblea dei soci

L’Assemblea è formata da tutti gli aderenti all’Associazione ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aderenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, invece, è validamente costituita con qualsiasi numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L’Assemblea ordinaria si riunisce: almeno una volta l’anno; in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo; su convocazione del presidente; ogni volta che ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Le assemblee sono convocate mediante avviso inviato via posta, fax o posta elettronica almeno 15 giorni prima della data dell’adunanza. E’ obbligatorio che il Consiglio Direttivo detenga sempre prova documentale dell’effettuazione della convocazione.

 

art. 12 – Attribuzione dell’Assemblea

L’Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

-          eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

-          eleggere i componenti del Collegio dei probiviri ove se ne preveda la costituzione;

-          fissare, su proposta del Consiglio di amministrazione, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali e straordinari;

-          eleggere i componenti dei revisori dei conti ove se ne preveda la costituzione;

-          approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

-          approvare il bilancio preventivo;

-          approvare il bilancio consuntivo;

-          stabilire i limiti di rimborso delle spese relativo alle diverse voci di spesa degli amministratori dell’Associazione e dei membri del Collegio sindacale e del Collegio arbitrale se nominati;

-          stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione;

-          approvare il regolamento dell’Associazione;

-          pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione da parte del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea in sede straordinaria:

1)      delibera le modifiche dello statuto;

2)      decide in ordine allo scioglimento dell’Associazione e della devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall’art. 28;

3)      nomina il liquidatore.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell’Associazione e del Segretario, e rimangono depositate nella sede dell’Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

 

art. 13 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

La rappresentanza dei soci in Assemblea è ammessa anche per delega, conferita ad altro socio per iscritto.

In caso di impedimento i soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio al quale devono rilasciare delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

 

art. 14 – Svolgimento dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza dal Vice Presidente; nel caso di assenza di entrambi l’Assemblea elegge un proprio Presidente che resta in carica per la sola durata dell’Assemblea.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

 

art. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno cinque membri eletti dall’Assemblea  tra i propri aderenti e comunque sempre in numero dispari

Il Consiglio Direttivo resterà in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Se nel corso dell’anno viene a mancare per qualsiasi motivo, uno dei componenti, quelli in carica provvedono alla sua sostituzione per cooptazione. Il consigliere cooptato resta in carica fino alla successiva assemblea.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell’Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese con la presenza della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo in particolare e senza che tale elenco sia esaustivo:

-          gestisce l’associazione per il conseguimento dello scopo per cui è stata costituita, fatte salve le competenze dell’assemblea dei soci;

-          predispone il bilancio consuntivo e preventivo;

-          predispone il regolamento disciplinare gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione e all’attività associativa;

-          delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci aderenti;

-          detiene i libri sociali effettuandone la trascrizione e le registrazioni relative.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto, tramite posta, fax o e-mail contenente l’ordine del giorno, da inviarsi a tutti i consiglieri a cura del Presidente, almeno otto giorni prima la data di convocazione.

 

art. 16 – Presidente

Il Presidente, che è anche presidente dell’Assemblea e del Consiglio, è eletto da questo ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio.

Il Presidente dura in carica tre anni, ed almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni  sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio più anziano di età. Il Presidente stipula convenzioni tra l’Associazione e altri enti o soggetti, previa delibera del Consiglio, che stabilisce le modalità di attuazione della convenzione.

 

art. 17 – Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori dei conti, se nominato, è composto da tre membri effettivi tra cui uno viene nominato Presidente e da due supplenti. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

I membri del Collegio possono essere eletti anche tra i non soci.

Il Collegio dei revisori dei conti controlla l’Amministrazione dell’Associazione, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, accetta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei revisori dei conti assiste alle riunioni delle Assemblee dei soci e del Consiglio direttivo.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

Il Collegio riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

 

art. 18 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri, se nominato, è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Il Collegio dei probiviri è competente a decidere:

-          in materia disciplinare su sua iniziativa o del Consiglio direttivo;

-          su controversie sull’attuazione e sullo svolgimento dell’attività dell’Associazione, per iniziativa del Consiglio Direttivo;

-          su controversie di soci con l’Associazione;

-          su ricorsi di soci inerenti a delibere degli organi dell’Associazione e lo svolgimento delle medesime riunioni.

In materia disciplinare il Collegio dei probiviri, dopo aver preso in attento esame la vicenda e comunque disposta l’audizione degli interessati può comminare:

-          la sospensione dei diritti di socio fino a sei mesi, per fatti rilevanti nei comportamenti sociali o in rapporto agli scopi dell’Associazione;

-          la proposta di decadenza da socio per morosità non sanata nel pagamento della quota sociale annua per due anni consecutivi, qualora sia stata deliberata dall’Assemblea dei soci;

-          la proposta di esclusione dall’Associazione per grave violazione degli scopi sociali o per fatti gravi che abbiano arrecato pregiudizio morale o materiale all’Associazione.

Salvo le facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nei casi espressivamente previsti dalla legge, le decisioni del Collegio dei probiviri sono definitive.

 

art. 19 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni  effettuate nel corso dei tre anni decadono allo scadere dei tre anni medesimi.

 

 

RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

 

art. 20 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell’Associazione provengono da:

-          contributi degli aderenti quali quote di iscrizione, quota annuale e contributi;

-          contributi dei privati;

-          contributi di enti pubblici e privati;

-          attività marginali di carattere commerciale;

-          donazioni e lasciti testamentari;

-          rimborsi derivanti da convenzioni;

-          entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

-          rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;

-          ogni altro tipo di entrate previste dalla legge 266/91.

I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

 

art. 21 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L’Associazione di volontariato può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per fini istituzionali.

L’Associazione di volontariato può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell’atto costitutivo o nello statuto.

 

art. 22 – Beni immobili, mobili e altri beni

L’Associazione può possedere o può acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili; beni di proprietà degli aderenti o di terzi sono dati in comodato all’Associazione.

 

art. 23 – Responsabilità dell’Associazione

L’Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocai da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L’Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’ente stesso.

 

art. 24 – Esercizio sociale

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell’anno successivo deve essere convocata l’Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e preventivo con la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e preventivo e l’Assemblea ordinaria li approva entro il trenta di aprile dell’anno successivo. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell’Associazione otto giorni prima della data dell’Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell’Associazione, ne rimborsi, ne corrispettivi ad alcun titolo.

All’Assemblea il Presidente espone una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’attività prevista per l’anno in corso.

 

art. 25 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell’Associazione.

 

art. 26 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti, se stabilita, deve essere fissata dall’Assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile ne ripetibile in caso di recesso o di perdita delle qualità di aderente.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea ne prendere parte alle attività dell’Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere letti alle cariche sociali.

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

art. 27 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all’Associazione di volontariato.

Tale statuto può essere modificato solo dall’Assemblea dell’Associazione riunita in via straordinaria, con la presenza di una maggioranza qualificata (50%+1 dei soci) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

art. 28 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

 

art. 29 – Disposizioni finali

Per quanto previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme costituzionali e ai principi dell’ordinamento giuridico vigente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblica Assistenza Croce Verde Vicenza - Via Muggia, 3 - 36100 Vicenza (VI) - C.F. 95072930241 - tel.0444/911900

DSCN2463.JPGshapeimage_17.pngshapeimage_32.pngorsetto CV.jpgDSC03937.JPGshapeimage_12.pngshapeimage_511.pngFoto0722.jpgDSCN2459.JPGshapeimage_11.pngshapeimage_122.pngshapeimage_9.pngDSC03940.JPGshapeimage_9111.pngshapeimage_91.pngshapeimage_53.pngDSCN2461.JPG12032009556.jpgshapeimage_113.pngshapeimage_323.pngshapeimage_103.pngCIMG3358.JPGshapeimage_4.png

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie. Per leggere l'informativa completa visita la sezione privacy policy.